Art. 14
In vigore dal 11 nov 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli che sono chiesti a decorrere dal 1° gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 22.
(5) GU n. L 58 del 26. 2. 1985, pag. 5.
(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 63.
(3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
Storico versioni
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