Regolamento dei Depositi franchi
Art. 6
In vigore dal 16 lug 1938
Tutti i locali compresi nel recinto di un Deposito franco dovranno essere numerati ordinatamente, in modo visibile, all'esterno. I numeri d'ordine non potranno essere mutati senza che ne sia dato avviso all'autorità finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-6