Regolamento dei Depositi franchi

Art. 9

In vigore dal 16 lug 1938
I funzionari della dogana, dopo eseguito il riscontro di cui all'articolo precedente, dovranno attestare l'effettiva introduzione delle merci sugli stessi documenti di cui all'. L'attestazione di visto entrare in Deposito franco dovrà essere apposta anche dai militari della Regia guardia di finanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-9

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