Regolamento dei Depositi franchi
Art. 5
In vigore dal 31 mar 1955
Il Ministero delle finanze determinerà il numero, l'ubicazione e l'ampiezza dei locali, che dovranno essere posti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi attinenti ai Depositi franchi e quant'altro occorra per i servizi stessi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che le attribuzioni deferite al Ministro per le finanze dal presente articolo sono devolute al competente direttore superiore della circoscrizione doganale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-5