Regolamento dei Depositi franchi

Art. 3

In vigore dal 16 lug 1938
Il decreto ministeriale di concessione, al quale sarà unito il tipo planimetrico degli edifici e costruzioni accessorie, approvati, indicherà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori di costruzione e di adattamento per essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'autorità finanziaria. All'atto della concessione, ed anche successivamente, il Ministero avrà facoltà di prescrivere tutte quelle altre cautele, in ordine alla distribuzione dei locali, alle porte di entrata o di uscita, ed agli accessi alle medesime, che, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi ove il Deposito franco dovrà essere stabilito, siano necessarie al regolare servizio di vigilanza da parte delle autorità doganali a difesa degli interessi dell'Erario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-3

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