Regolamento dei Depositi franchi

Art. 1

In vigore dal 31 mar 1955
Regolamento dei Depositi franchi. . Gli edifici destinati ad uso di Deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e per la facile sorveglianza dei medesimi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che le attribuzioni deferite al Ministro per le finanze dal presente articolo sono devolute al competente direttore superiore della circoscrizione doganale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-1

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