Regolamento dei Depositi franchi

Art. 4

In vigore dal 16 lug 1938
Nel, caso previsto dall', ultimo comma, del testo unico di leggi sarà pure indicata la somma eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del Deposito franco, da pagarsi dal concessionario nelle casse dello Stato a trimestri anticipati. Per questa somma, in ragione dell'importo di un anno, dovrà prestarsi dal concessionario medesimo la relativa cauzione in titoli di rendita pubblica, valutati al corso di borsa. Sono esonerati da quest'obbligo i Comuni ed i Consigli provinciali delle corporazioni.
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Art. 4 Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. — Testo vigente | Portale Normativo