Regolamento dei Depositi franchi

Art. 7

In vigore dal 16 lug 1938
Per poter introdurre merci nel Deposito franco è necessaria la presentazione: a) per le merci estere provenienti direttamente dall'estero via mare, di copia autentica o di estratto autentico del «Manifesto», compilato sul modello annesso al presente regolamento (allegato A) corredato dei documenti che fossero necessari ad attestare la qualità e la quantità delle merci stesse, e l'origine o la provenienza di esse; b) per le merci estere provenienti dai confini di terra o dai depositi doganali, della «Bolletta di cauzione»; c) per le merci estere provenienti da altra dogana per via di mare del «Lasciapassare di merci estere»; d) per le merci estere temporaneamente importate, della «Bolletta di riesportazione»; e) per le merci estere provenienti da altra sezione della dogana da cui dipende il deposito, della «Bolletta di accompagnamento». Sono ammesse nel Deposito franco anche le merci nazionali o nazionalizzate su presentazione delle relative «Bollette di esportazione». Il permesso d'introduzione è dato dalla dogana per iscritto sui documenti doganali sopraindicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-7

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Art. 7 Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. — Testo vigente | Portale Normativo