Regolamento dei Depositi franchi
Art. 2
In vigore dal 31 mar 1955
L'edificio del Deposito franco dovrà comunicare col mare in maniera che le merci appena sbarcate possano esservi introdotte sotto la diretta vigilanza dei funzionari della dogana e dei militari della R. Guardia di Finanza, senza bisogno di altre cautele.
All'esterno non potrà avere altre aperture oltre le porte necessarie per l'entrata e per l'uscita delle merci, nonché le porte di accesso agli uffici di Amministrazione del deposito, qualora questi siano sistemati nello stesso edificio.
Le porte di entrata delle merci dovranno essere separate da quelle di uscita. Possibilmente dovranno esservi speciali entrate ed uscite secondo le vie donde provengono e secondo il luogo di destinazione delle merci.
Le aperture per l'accesso agli uffici dovranno essere separate ed indipendenti dalle aperture destinate alle merci, in modo che esse possano, mediante apposite chiusure, venire perfettamente isolate dai reparti dell'edificio contenente le merci.
Le finestre verso l'esterno dovranno essere assicurate da solide inferriate con solide grate metalliche, in modo da impedire la sottrazione di qualsiasi oggetto, anche minuto.
Se l'edificio sia composto di diversi corpi di fabbrica, questi saranno cintati in modo da garantire l'osservanza delle norme doganali secondo quanto sarà determinato dal Ministero delle finanze all'atto dell'approvazione del piano, di cui tratta l'articolo precedente.
L'edificio o la cinta dovranno essere isolati da tutte le altre costruzioni per uno spazio da determinarsi dal Ministero delle finanze, di maniera che il circuito possa essere liberamente percorso e sorvegliato dai militari della Regia guardia di finanza.
Le garitte per il servizio di vigilanza attorno al circuito dell'edificio, a cura e spese dell'esercente il deposito, saranno collocate nei punti stabiliti dall'autorità finanziaria.
A queste disposizioni non potrà essere derogato se non nel caso in cui il fabbricato destinato a Deposito franco sia contiguo ad un edificio pubblico.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che le attribuzioni deferite al Ministro per le finanze dai commi sesto e settimo del presente articolo sono devolute al competente direttore superiore della circoscrizione doganale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-2