Regolamento dei Depositi franchi
Art. 8
In vigore dal 16 lug 1938
La dogana ha facoltà di eseguire la verificazione saltuaria delle merci all'atto della loro introduzione nel Deposito franco.
In caso di grave sospetto essa può anche verificare tutta una determinata partita di merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-8