Regolamento dei Depositi franchi
Art. 13
In vigore dal 16 lug 1938
Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere e), f), e g) dell', il Ministero delle finanze potrà autorizzare la immissione nel Deposito franco in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avrà la seconda chiave.
Per la introduzione, custodia ed estrazione delle merci suddette, si applicheranno le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprietà privata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-13