Regolamento dei Depositi franchi

Art. 13

In vigore dal 16 lug 1938
Qualora nelle dogane manchino idonei magazzini per il deposito delle merci indicate alle lettere e), f), e g) dell', il Ministero delle finanze potrà autorizzare la immissione nel Deposito franco in speciali magazzini da destinarsi all'uopo dal concessionario, d'intesa con la dogana, e dei quali quest'ultima avrà la seconda chiave. Per la introduzione, custodia ed estrazione delle merci suddette, si applicheranno le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento sui depositi in magazzini di proprietà privata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-13

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