Regolamento dei Depositi franchi

Art. 12

In vigore dal 16 lug 1938
I salumi, i formaggi e le materie grasse di ogni sorta ed in genere tutte le sostanze che mandano cattivi odori e quelle insalubri, potranno essere ammessi nei Depositi franchi soltanto in locali che siano assolutamente separati dagli altri edifici destinati al deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-12

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