Regolamento dei Depositi franchi

Art. 10

In vigore dal 16 lug 1938
Sono escluse dai Depositi franchi le merci seguenti: a) i generi di monopolio dello Stato; b) tutte le sostanze esplodenti; c) le merci infiammabili. L'elenco delle merci infiammabili da escludersi dai Depositi franchi verrà stabilito nel regolamento interno di cui al successivo , su concorde parere del direttore superiore della Circoscrizione doganale, del Genio civile, del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Amministrazione esercente, avuto riguardo all'imballaggio delle singole merci, all'idoneità dei locali destinati a riceverle, all'esecuzione di speciali opere di cautela, di protezione, ecc.; d) le armi tascabili; e) le carte da giuoco, gli articoli tascabili, gli oggetti preziosi, i bastoni da passeggio e gli ombrelli di ogni sorta; f) gli oggetti di qualunque materia, che possano servire per indumento personale come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti, le calzature, ecc.; g) la saccarina e i prodotti saccarinati, gli alcaloidi e loro sali, le sostanze tossiche aventi azione stupefacente, i prodotti sintetici per medicina e per fotografia e le preparazioni farmaceutiche confezionate come specialità medicinali; h) i vini esteri. È in facoltà dei Direttori superiori delle Circoscrizioni doganali di stabilire, quali merci sono da considerare «articoli tascabili» di cui alla lett. e).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-10

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