Regolamento dei Depositi franchi
Art. 11
In vigore dal 16 lug 1938
In eccezione al divieto di cui alla lett. h) del precedente articolo, l'autorità doganale può consentire l'introduzione dei vini esteri nei Depositi franchi sotto la osservanza delle norme stabilite dall' del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
Sono, infine, escluse dai Depositi franchi le merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita, a meno che il concessionario del deposito non si assoggetti a pagare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per tutte le merci della stessa qualità che vi sono depositate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-11