Regolamento dei Depositi franchi

Art. 19

In vigore dal 16 lug 1938
È vietato l'ingresso nel Deposito franco alle donne (eccettuate quelle addette a lavori nel Deposito franco), ai sacerdoti e ai militari in uniforme, se non sono muniti di un permesso personale rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni e portante il visto del capo della dogana; fatta eccezione, per i militari, nei casi di servizio comandato. Sarà sempre vietato l'ingresso ai questuanti, ai qualificati oziosi, ai rivenditori ambulanti, ai falliti non riabilitati, a coloro che siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale per reato di contrabbando. Sarà inoltre vietato temporaneamente, od anche permanentemente, secondo la gravità delle circostanze, l'ingresso a chiunque risulti di aver già commesso contrabbando semplice o sia sospetto di dedicarsi al contrabbando; sia stato condannato per delitti contro la fede pubblica; non possa provare la sua identità e condizione. La determinazione dell'esclusione e la sua durata sono di competenza del direttore superiore della Circoscrizione doganale, salvo ricorso al Ministero.
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Art. 19 Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. — Testo vigente | Portale Normativo