Regolamento dei Depositi franchi

Art. 22

In vigore dal 16 lug 1938
Le perquisizioni nell'interno del Deposito franco, di cui è cenno nel precedente articolo, possono essere ordinate, per sospetto di frodi, in ogni momento dal capo della dogana, previo avviso verbale o scritto, ad un delegato del Consiglio Provinciale delle corporazioni, il quale, dovrà immediatamente accedere alla richiesta della dogana ed assistere alla perquisizione stessa. Il ritardo a prestare quest'assistenza dà diritto alla dogana di procedere alla perquisizione anche senza l'assistenza del delegato o dei delegati del Consiglio provinciale delle corporazioni. Durante l'esecuzione di detta operazione la dogana può sospendere ogni introduzione od estrazione di merci nei magazzini da visitarsi
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-22

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