Regolamento dei Depositi franchi
Art. 26
In vigore dal 16 lug 1938
Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede alla verificazione delle merci nei modi prescritti, liquida ed esige i diritti applicabili ed emette il documento relativo alla operazione compiuta, a tergo del quale i militari della Regia guardia di finanza attesteranno l'uscita della merce dal Deposito franco.
Ove ne sia il caso, le operazioni per l'applicazione delle imposte di consumo potranno essere compiute dai competenti funzionari contemporaneamente alle operazioni doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-26