Regolamento dei Depositi franchi

Art. 28

In vigore dal 16 lug 1938
Sono considerate in contrabbando ai sensi dell'art. 94 della legge doganale e dell' del testo unico di leggi sui Depositi franchi, le merci: a) escluse dai Depositi franchi che vi si trovassero introdotte; b) che si tentasse di introdurre con false indicazioni; c) estratte dal Deposito franco senza essere state presentate alla dogana o prima che sia stata rilasciata la relativa bolletta; d) rinvenute nascoste sulle persone, nei colli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alle visita doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo