Art. 1
In vigore dal 16 lug 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l' del testo unico di leggi sui Depositi franchi approvato con R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 726;
Visto l'art. 55 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato;
Visto il regolamento sui Depositi franchi approvato con R. decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635 e 23 giugno 1927, n. 1172;
Sentiti i Consigli provinciali delle corporazioni interessati;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui Depositi franchi, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
È abrogato il regolamento in materia approvato con Regio decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635, e 23 giugno 1927, n. 1172.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 130. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rd-1