Art. 1

In vigore dal 16 lug 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l' del testo unico di leggi sui Depositi franchi approvato con R. decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 726; Visto l'art. 55 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato; Visto il regolamento sui Depositi franchi approvato con R. decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635 e 23 giugno 1927, n. 1172; Sentiti i Consigli provinciali delle corporazioni interessati; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico di leggi sui Depositi franchi, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente. È abrogato il regolamento in materia approvato con Regio decreto 31 ottobre 1876, n. 3440 (serie 2ª) e modificato con i Regi decreti 12 agosto 1877, n. 4008 (serie 2ª); 29 settembre 1895, n. 635, e 23 giugno 1927, n. 1172. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 398, foglio 130. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rd-1

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