Regolamento dei Depositi franchi
Art. 29
In vigore dal 16 lug 1938
Per le differenze riscontrate tra le merci ed i documenti doganali presentati per l'introduzione in Deposito franco e tra le merci e le dichiarazioni presentate per l'estrazione, si applicano le ammende stabilite, secondo i casi, dalla legge doganale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-29