Regolamento dei Depositi franchi
Art. 25
In vigore dal 16 lug 1938
Le merci destinate alla riesportazione potranno essere dichiarate secondo le indicazioni, che l' della legge e l' del regolamento doganale prescrivono per i «Manifesti».
Esse saranno scortate fino a bordo della nave con il «Lasciapassare di merci estere» destinato a legittimare la loro uscita dal porto, osservate le prescrizioni degli articoli 229 e 230 del regolamento doganale e delle «Istruzioni sulle scritture doganali».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-25