Regolamento dei Depositi franchi
Art. 20
In vigore dal 16 lug 1938
Dal tramonto al sorgere del sole tutte le porte del Deposito franco devono essere chiuse. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto od entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio o di lavoro, e con il consenso dell'autorità doganale.
Tanto la dogana, quanto il concessionario, dovranno esercitare per mezzo di appositi agenti la sorveglianza nel recinto del deposito in tempo di notte. È in facoltà del Consiglio provinciale delle corporazioni di provvedere con suo personale alla stessa vigilanza.
I militari della Regia guardia di finanza e gli agenti di sorveglianza del concessionario e del Consiglio provinciale delle corporazioni dovranno prestarsi reciprocamente assistenza ed aiuto nell'esercizio di questa funzione.
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