Regolamento dei Depositi franchi

Art. 23

In vigore dal 16 lug 1938
I Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Depositi franchi esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'Amministrazione dello Stato designati dal Prefetto. Il Ministro per le corporazioni ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi dei propri funzionari, in casi di particolare gravità. I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denunceranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del secondo capoverso del precedente . Le ispezioni di cui sopra saranno compiute d'intesa con le autorità doganali. Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Deposito franco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-23

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Art. 23 Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. — Testo vigente | Portale Normativo