Regolamento dei Depositi franchi
Art. 23
In vigore dal 16 lug 1938
I Consigli provinciali delle corporazioni hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Depositi franchi esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'Amministrazione dello Stato designati dal Prefetto.
Il Ministro per le corporazioni ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi dei propri funzionari, in casi di particolare gravità.
I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denunceranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del secondo capoverso del precedente .
Le ispezioni di cui sopra saranno compiute d'intesa con le autorità doganali.
Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Deposito franco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-23