Regolamento dei Depositi franchi
Art. 18
In vigore dal 16 lug 1938
Nel recinto dei Depositi franchi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi.
Può, però, essere consentita l'installazione di condutture elettriche (sempre in cavo sotto piombo e murato o perfettamente isolate per modo da escludere il pericolo di corti circuiti) per illuminazione, forza motrice e riscaldamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-18