Regolamento dei Depositi franchi

Art. 18

In vigore dal 16 lug 1938
Nel recinto dei Depositi franchi e sulle banchine o calate circostanti è rigorosamente proibito di fumare o di accendere fuochi. Può, però, essere consentita l'installazione di condutture elettriche (sempre in cavo sotto piombo e murato o perfettamente isolate per modo da escludere il pericolo di corti circuiti) per illuminazione, forza motrice e riscaldamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-18

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Art. 18 Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. — Testo vigente | Portale Normativo