Regolamento dei Depositi franchi
Art. 16
In vigore dal 16 lug 1938
Il Consiglio provinciale delle Corporazioni del luogo dove si trova un Deposito franco può tenere nel recinto uno o più delegati per le mansioni di cui all' del testo unico di legge. A cura dello stesso Consiglio sarà compilato uno speciale regolamento per stabilire le norme relative al mantenimento dell'ordine interno, per regolare il movimento delle merci, le formalità per l'ammissione dei facchini e degli altri braccianti nel Deposito e per l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci.
Nel dettare le norme relative all'emissione di questi titoli, secondo è prescritto dall' del testo unico di leggi, dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute nel testo unico medesimo e nel seguente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-16