Regolamento dei Depositi franchi
Art. 17
In vigore dal 16 lug 1938
Per quanto concerne l'emissione dei titoli rappresentativi delle merci, oltre alle cautele, che possano essere stabilite dal Consiglio provinciale delle corporazioni, debbono essere anche tassativamente osservate le seguenti disposizioni:
a) la ditta dell'esercente deve chiaramente risultare dalla filigrana della carta su cui sono stampate le fedi di deposito e le note di pegno. Tale carta dovrà essere fabbricata con filigrana in pasta e non impressa;
b) se in un Deposito franco sono depositate merci di proprietà dell'esercente non si può far luogo all'emissione su di esse, della fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena di revoca della facoltà di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate;
c) le partite delle merci sulle quali sono emesse le fedi di deposito e le note di pegno debbono essere tenute distinte le une dalle altre, in modo che siano facilmente ed esattamente individuabili le merci corrispondenti a ciascun titolo.
In caso di inosservanza, il Ministero delle corporazioni, con decreto motivato, potrà inibire all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, di emettere titoli rappresentativi, delle merci depositate, salvo ad adottare più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Inoltre il Ministero può ordinare l'esecuzione di opere necessarie per garantire l'osservanza della disposizione;
d) è assolutamente vietato emettere allo scoperto fedi di deposito e note di pegno; qualora ciò si accerti, si fa luogo, per ragioni di pubblico interesse, alla revoca dell'autorizzazione di emettere tali titoli di credito, salvo l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal Codice penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-17