Regolamento dei Depositi franchi
Art. 15
In vigore dal 16 lug 1938
Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del Deposito franco senza l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale di tale permesso darà avviso alla dogana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-15