Regolamento dei Depositi franchi
Art. 24
In vigore dal 16 lug 1938
Le merci giacenti nei Depositi franchi possono avere qualunque destinazione doganale.
All'atto della loro estrazione dal deposito le merci devono essere date in consegna alla dogana, che le assume in temporanea custodia allibrandole nel «Registro delle merci in temporanea custodia» (mod.
A-3) in attesa della presentazione della dichiarazione scritta, (che deve essere compilata nelle forme prescritte dalla legge e dal regolamento doganale) corrispondente alla destinazione doganale che alla merce si vuol dare.
Qualora tale dichiarazione sia presentata all'atto della estrazione delle merci dal Deposito franco, le merci stesse devono essere allibrate nel «Registro di carico delle merci arrivate via terra» (mod. A-1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-24