Regolamento dei Depositi franchi

Art. 31

In vigore dal 16 lug 1938
Le violazioni di cui ai predetti saranno accertate mediante processo verbale, da compilarsi nelle forme prescritte dalla legge e dai regolamento doganali. Le somme riscosse per ammende, multe e per il valore delle cose confiscate sono ripartite a titolo di premio tra coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato, nei modi indicati dall'art. 119 della legge doganale. Agli effetti del presente articolo gli agenti di vigilanza del concessionario e del Consiglio provinciale delle corporazioni sono parificati ai funzionari di dogana ed ai militari della Regia guardia di finanza. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Ministro per le finanze: Di Revel
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-31

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Art. 31 Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui Depositi franchi. — Testo vigente | Portale Normativo