Art. 6
Regolamento dei Depositi franchi

Art. 6

6 / 31
In vigore dal 16 lug 1938
Tutti i locali compresi nel recinto di un Deposito franco dovranno essere numerati ordinatamente, in modo visibile, all'esterno. I numeri d'ordine non potranno essere mutati senza che ne sia dato avviso all'autorità finanziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-17;856#art-rdd-6