Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo II

Art. 63

Iscrizione e pubblicazione delle ricompense

In vigore dal 17 mar 1938
Tutte le ricompense vengono annotate sul registro matricolare degli agenti di custodia; quelle indicate ai nn. 1 e 2 dell' sono poste all'ordine del giorno dello stabilimento; quelle indicate ai nn. 3, 4, 6 e 7 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-63

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Iscrizione e pubblicazione delle ricompense (Art. 63 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo