Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 68

Reclami ed istanze degli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
Ogni domanda, istanza o ricorso, che gli agenti intendono inoltrare alla superiore autorità, deve sempre essere inviata per via gerarchica. L'istanza, le domande ed i ricorsi debbono essere sempre individuali. Il superiore non può rifiutare di trasmettere all'autorità alla quale è diretta la domanda o il reclamo di un inferiore, anche se presentati in busta chiusa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-68

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