Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 67

Doveri di subordinazione

In vigore dal 17 mar 1938
L'inferiore non può con detti o con fatti di qualsiasi genere tendere, anche indirettamente, a diminuire l'autorità del superiore ed a menomare in qualunque modo la considerazione in cui esso deve essere tenuto. Quando nell'esecuzione di una disposizione qualsiasi si manifestano difficoltà, inconvenienti ed ostacoli impreveduti, l'inferiore non deve esagerarli, ma fare tutto il possibile per superarli nel miglior modo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-67

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