Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 65

Doveri di obbedienza

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti debbono obbedire prontamente ai superiori ed avere sempre per essi deferenza e rispetto. Tutti i funzionari di concetto e di ragioneria, di ruolo o aggregati, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono superiori ai graduati ed alle guardie; ma la competenza ad impartire ordini è determinata dal presente regolamento, in applicazione dell'ordinamento fondamentale dei servizi adottati dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. Non è permessa all'inferiore di fronte al superiore alcuna osservazione od esitanza nell'obbedire, anche quando si creda ingiustamente comandato, rimproverato o punito; in tali casi egli può presentare i suoi reclami nella forma consentita, ma sempre dopo avere eseguito l'ordine o subita la punizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-65

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