Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 70

Sorveglianza sugli inferiori

In vigore dal 17 mar 1938
Il graduato che incontra fuori dello stabilimento un agente, anche se non alla immediata sua dipendenza, che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, ha l'obbligo di adoperarsi per farlo rientrare nello stabilimento e di riferirne per il tramite del proprio direttore alla direzione dalla quale l'agente dipende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-70

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