Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 75
Organi per l'applicazione delle punizioni
In vigore dal 17 mar 1938
Organi per l'applicazione delle punizioni sono: il direttore, la commissione locale di disciplina, la commissione distrettuale di disciplina, il Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-75