Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 75

Organi per l'applicazione delle punizioni

In vigore dal 17 mar 1938
Organi per l'applicazione delle punizioni sono: il direttore, la commissione locale di disciplina, la commissione distrettuale di disciplina, il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-75

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Organi per l'applicazione delle punizioni (Art. 75 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo