Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 78

Consegna

In vigore dal 17 mar 1938
La consegna consiste nella privazione, da 1 a, 30 giorni, della facoltà di uscire dallo stabilimento, senza che l'agente sia esentato dal servizio; essa è inflitta dal direttore per negligenze o per mancanze non gravi e non abituali. Il consegnato non può uscire nè di giorno nè di notte se non per servizio, anche se ammogliato o se autorizzato per qualsiasi motivo a pernottare in famiglia. La consegna può essere inflitta anche in aggiunta ad altre punizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-78

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