Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 83

Licenziamento

In vigore dal 17 mar 1938
Il licenziamento consiste nel congedo dell'agente prima del termine della ferma e trae seco il divieto di rientrare nel Corpo, la perdita di tutte le competenze del mese in corso e della quota del premio di rafferma, giusta l'. Tale punizione è inflitta dal Ministero, e si applica agli agenti che contraggono matrimonio senza averne avuto il permesso, ed a quelli che si rifiutano di raggiungere la residenza assegnata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-83

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Licenziamento (Art. 83 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo