Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 83
60 / 256Licenziamento
In vigore dal 17 mar 1938
Il licenziamento consiste nel congedo dell'agente prima del termine della ferma e trae seco il divieto di rientrare nel Corpo, la perdita di tutte le competenze del mese in corso e della quota del premio di rafferma, giusta l'.
Tale punizione è inflitta dal Ministero, e si applica agli agenti che contraggono matrimonio senza averne avuto il permesso, ed a quelli che si rifiutano di raggiungere la residenza assegnata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-83