Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 87
Decisione del direttore
In vigore dal 17 mar 1938
Le mancanze punibili dall'autorità dirigente debbono essere giudicate entro il quinto giorno dalla data del rapporto, e delle decisioni deve essere data immediata comunicazione, per mezzo del comandante o capoguardia, all'interessato, il quale entro cinque giorni può avanzare, in via gerarchica, reclamo al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-87