Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 85

Infrazioni punibili con la espulsione

In vigore dal 17 mar 1938
Sono punite con la espulsione dal Corpo: 1) le mancanze punibili colla riduzione di stipendio o di paga di 2° grado nei casi di maggiore gravità; 2) la incorreggibilità nel mancare alla disciplina, dimostrata dalle punizioni già subite; 3) le infrazioni alle leggi dell'onore e del decoro; 4) il far parte di qualsiasi associazione, che direttamente o indirettamente ostacoli l'adempimento dei doveri inerenti al servizio; 5) il prendere parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo; 6) l'invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro, superiori o colleghi; 7) le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, da scandalo, o possano avere conseguenze dannose al servizio o al prestigio del Corpo; 8) l'appropriazione o la distrazione di qualsiasi somma od oggetto affidato o di pertinenza dei detenuti o da consegnarsi ai medesimi; 9) la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose; 10) l'insubordinazione grave, quando non sia accompagnata da vie di fatto, od il rifiuto in servizio di eseguire gli ordini superiori; 11) l'introduzione nello stabilimento, per i detenuti, di denari, armi o istrumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, l'omettere di denunciarne il trafugamento; 12) i maltrattamenti gravi e le sevizie ai detenuti, o l'assoggettarli a punizioni non ordinate dall'autorità competente; 13) l'associazione diretta e indiretta agli interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento; 14) l'accettare dai detenuti o dalle famiglie mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con gli uni o con le altre; 15) il favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti, sia dentro che fuori dello stabilimento; 16) la grave negligenza per cui siansi rese possibili le evasioni dei detenuti, e l'abitualità nella mancanza di cui all' n. 24; 17) il dar prova di viltà in servizio; 18) l'abbandono del posto comandato, e l'allontanamento arbitrario dallo stabilimento, quando ne siano derivate gravi conseguenze riguardo alla sicurezza dello stabilimento stesso; 19) il tentativo di seduzione delle detenute o le proposte disoneste alle medesime; 20) le tresche scandalose abituali, o il mantenere relazioni senza necessità di servizio con persone sospette; 21) la diserzione semplice, cioè l'assenza arbitraria dallo stabilimento per più di 5 giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-85

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