Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 85
62 / 256Infrazioni punibili con la espulsione
In vigore dal 17 mar 1938
Sono punite con la espulsione dal Corpo:
1) le mancanze punibili colla riduzione di stipendio o di paga di 2° grado nei casi di maggiore gravità;
2) la incorreggibilità nel mancare alla disciplina, dimostrata dalle punizioni già subite;
3) le infrazioni alle leggi dell'onore e del decoro;
4) il far parte di qualsiasi associazione, che direttamente o indirettamente ostacoli l'adempimento dei doveri inerenti al servizio;
5) il prendere parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo;
6) l'invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro, superiori o colleghi;
7) le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, da scandalo, o possano avere conseguenze dannose al servizio o al prestigio del Corpo;
8) l'appropriazione o la distrazione di qualsiasi somma od oggetto affidato o di pertinenza dei detenuti o da consegnarsi ai medesimi;
9) la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose;
10) l'insubordinazione grave, quando non sia accompagnata da vie di fatto, od il rifiuto in servizio di eseguire gli ordini superiori;
11) l'introduzione nello stabilimento, per i detenuti, di denari, armi o istrumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, l'omettere di denunciarne il trafugamento;
12) i maltrattamenti gravi e le sevizie ai detenuti, o l'assoggettarli a punizioni non ordinate dall'autorità competente;
13) l'associazione diretta e indiretta agli interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento;
14) l'accettare dai detenuti o dalle famiglie mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con gli uni o con le altre;
15) il favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti, sia dentro che fuori dello stabilimento;
16) la grave negligenza per cui siansi rese possibili le evasioni dei detenuti, e l'abitualità nella mancanza di cui all' n. 24;
17) il dar prova di viltà in servizio;
18) l'abbandono del posto comandato, e l'allontanamento arbitrario dallo stabilimento, quando ne siano derivate gravi conseguenze riguardo alla sicurezza dello stabilimento stesso;
19) il tentativo di seduzione delle detenute o le proposte disoneste alle medesime;
20) le tresche scandalose abituali, o il mantenere relazioni senza necessità di servizio con persone sospette;
21) la diserzione semplice, cioè l'assenza arbitraria dallo stabilimento per più di 5 giorni.
Storico versioni
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