Art. 87 · Decisione del direttore
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 87

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Decisione del direttore

In vigore dal 17 mar 1938
Le mancanze punibili dall'autorità dirigente debbono essere giudicate entro il quinto giorno dalla data del rapporto, e delle decisioni deve essere data immediata comunicazione, per mezzo del comandante o capoguardia, all'interessato, il quale entro cinque giorni può avanzare, in via gerarchica, reclamo al Ministero.
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