Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 87
64 / 256Decisione del direttore
In vigore dal 17 mar 1938
Le mancanze punibili dall'autorità dirigente debbono essere giudicate entro il quinto giorno dalla data del rapporto, e delle decisioni deve essere data immediata comunicazione, per mezzo del comandante o capoguardia, all'interessato, il quale entro cinque giorni può avanzare, in via gerarchica, reclamo al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-87