Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 82

Infrazioni punibili con la riduzione di stipendio o di paga di 2° grado

In vigore dal 17 mar 1938
La riduzione di stipendio o di paga di 2° grado è inflitta per le seguenti mancanze: 1) la recidiva entro sei mesi delle mancanze punibili con la riduzione di stipendio o di paga di 1° grado, o la maggiore gravita delle mancanze stesse; 2) le parzialità manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti, i motteggi e le ingiurie rivolte a questi ultimi; 3) l'occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente; 4) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento; 5) il contrarre debiti col dipendenti; 6) il dar prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina; 7) le trascurane gravi in servizio, dalle quali siano derivate dannose conseguenze; 8) la trascuranza nel sorvegliare i detenuti, massime se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi; 9) la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o detenuti fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura; 10) il procurare ai detenuti viveri, bevande, libri ed altri oggetti; 11) l'addormentarsi in servizio e la negligenza nella sorveglianza dei detenuti; 12) l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica o redatti in termini sconvenienti o che siano riconosciuti temerari o calunniosi, il presentare istanze collettive o nuovi reclami quando si è già ottenuta una risposta e nulla si aggiunga di nuovo a ciò che si è precedentemente esposto; 13) la disobbedienza agli ordini dei superiori e il mancare loro di rispetto; 14) l'alterco coi compagni in presenza dei detenuti; 15) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il manifestare propositi sconvenienti, il seminare il malcontento fra compagni; 16) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti; 17) il contrarre debiti per abitudini di vita sregolata con chicchessia, oppure per qualunque motivo con dipendenti o appaltatori o committenti dello stabilimento; 18) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dagli appartenenti al personale subalterno addetto allo stabilimento o dai detenuti qualsiasi somma od oggetto; 19) il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità e alla disciplina, del Corpo; l'ubbriacarsi in moda scandaloso, il tenere in qualsiasi altro modo contegno riprovevole nella vita privata; 20) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti; 21) l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, la violazione della consegna, il pernottare fuori lo stabilimento senza autorizzazione, il prolungare senza permesso la licenza per non più di 5 giorni; 22) il fare eseguire lavori ai detenuti senza l'autorizzazione superiore; 23) l'accomunarsi per mangiare e bere, sia nell'interno dello stabilimento coi detenuti, sia fuori con parenti di essi, o, scientemente, con detenuti liberati da meno di tre anni; 24) il rendere possibili, per negligenza, tentativi di evasione di detenuti, o la inosservanza delle disposizioni regolamentari e della consegna ricevuta, quando abbia influito nei detti tentativi; 25) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, l'influire sulla scelta dei difensori o il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti; 26) l'accettare da qualunque persona che abbia interessi con l'Amministrazione o coi detenuti doni, promesse o favori sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma; 27) il maltrattare i detenuti; 28) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza, dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima; 29) il rilascio di qualsiasi certificato senza autorizzazione; 30) l'abbandono del posto comandato, quando ne siano derivate gravi conseguenze per la disciplina, o l'arbitrario allontanamento dallo stabilimento; 31) l'introdursi nelle sezioni femminili senza ordine superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-82

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