Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 90
Deferimento al procuratore generale del Re
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che ha commesso una infrazione, per la quale è preveduta la punizione della espulsione dal Corpo, è denunziato, previa accurata raccolta delle prove e previa contestazione del fatto, con circostanziato rapporto del direttore al procuratore generale, il quale convoca entro quindici giorni la commissione distrettuale per il giudizio, e nomina un relatore.
Della denunzia, dev'essere data subito notizia al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-90