Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 90

Deferimento al procuratore generale del Re

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente che ha commesso una infrazione, per la quale è preveduta la punizione della espulsione dal Corpo, è denunziato, previa accurata raccolta delle prove e previa contestazione del fatto, con circostanziato rapporto del direttore al procuratore generale, il quale convoca entro quindici giorni la commissione distrettuale per il giudizio, e nomina un relatore. Della denunzia, dev'essere data subito notizia al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-90

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Deferimento al procuratore generale del Re (Art. 90 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo