Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 94

Provvedimenti ministeriali

In vigore dal 17 mar 1938
Le deliberazioni delle commissioni locali e quelle delle commissioni distrettuali di disciplina vengono comunicate, unitamente agli atti relativi, al Ministero, il quale le approva, o le modifica anche aggravando la punizione proposta; oppure, quando occorra, le sottopone alla commissione di cui all' pel parere. Oltre che nel caso di reclamo di cui all', il Ministero ha la facoltà di rivedere e modificare, anche aggravandola, qualunque punizione inflitta dalle autorità dirigenti. Le decisioni del Ministero sono definitive. Copia del provvedimento ministeriale è notificato per iscritto all'interessato per mezzo della direzione dello stabilimento in cui presta servizio od ha prestato da ultimo servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-94

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Provvedimenti ministeriali (Art. 94 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo