Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo I

Art. 3

Commissione centrale

In vigore dal 23 feb 1982
È costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, per le funzioni indicate nel presente regolamento, la commissione centrale per il personale del Corpo degli agenti di custodia. La commissione è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio per il personale del Corpo degli agenti di custodia, da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica di dirigente superiore e da un ufficiale superiore del Corpo degli agenti di custodia. Espleta le mansioni di segretario un cancelliere. In caso di deliberazione a parità di voto, prevale il voto del presidente. Il presidente e i componenti non di diritto della commissione centrale durano in carica tre anni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-3

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