Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 8

Invio alla sede

In vigore dal 17 mar 1938
Il procuratore del Re consegna all'arruolato il foglio di via per la residenza indicata dal Ministero. Nel giorno fissato l'arruolato deve raggiungere la residenza, e presentarsi alla direzione della scuola o dello stabilimento al quale è stato assegnato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-8

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Invio alla sede (Art. 8 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo