Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 10

Periodo di esperimento

In vigore dal 17 mar 1938
Il periodo di esperimento ha la durata di sei mesi, e può essere prorogato di altri 4 mesi. Esso è computato nella ferma. Dopo il periodo di esperimento, assunte le opportune informazioni, il Ministero nomina le guardie in esperimento guardie effettive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-10

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Periodo di esperimento (Art. 10 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo