Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 11

Licenziamento degli agenti in esperimento

In vigore dal 17 mar 1938
Durante l'esperimento le guardie che non tengono regolare condotta o risultano inette al servizio sono proposte per il licenziamento dalla direzione della scuola o dello stabilimento presso il quale prestano servizio. Il Ministero può provvedere al licenziamento delle guardie in esperimento anche senza la proposta della direzione, tenendo presenti i risultati della frequenza alla scuola e le informazioni sul servizio prestato nello stabilimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-11

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Licenziamento degli agenti in esperimento (Art. 11 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo